1. NOMINE ENTI REGIONALI: LE POSSIBILI VIOLAZIONI DI LEGGE

    By antimafia il 16 Aug. 2013
     
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    Ad un primo esame - oggetto ancora di approfondimento con esperti qualificati in materia amministrativa - delle nomine negli enti regionali e sub-regionali emergono alcune violazioni delle leggi attualmente in vigore sia a livello regionale che nazionale. Per i casi da noi esaminati ricorrono l'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16 sul regime delle incompatibilità in cui testualmente si dispone che sono incompatibili e non possono far parte degli organismi regionali di cui all'articolo 1 della presente legge, salvo diverse e specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore: a) membri del Parlamento nazionale ed europeo, del Consiglio e della Giunta regionale, del Consiglio e della Giunta provinciale, sindaci, assessori comunali e presidenti dei Consigli comunali, presidenti ed assessori delle Comunità montane nonché i presidenti dei Consigli delle stesse; b) dipendenti dello Stato, della Regione e di altra amministrazione, i quali assolvano mansioni direttamente inerenti all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina; c) membri di organi tenuti a esprimere parere su provvedimenti degli organi degli enti in questione. d) magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti in attività di servizio e di ogni altra giurisdizione speciale ed onoraria; e) avvocati in servizio presso l'Avvocatura dello Stato. f) personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze dell'Ordine; g) coloro che prestano attività di consulenza e di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alla nomina o alla designazione; h) coloro che hanno vertenze giudiziarie in corso con gli Enti presso i quali la nomina o la designazione avviene. 2. Non possono, inoltre, essere nominati o designati contemporaneamente i parenti e gli affini fino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato. L'incompatibilità riguarda il componente meno anziano di età. 3. Sono fatte salve le eventuali incompatibilità o ineleggibilità sancite espressamente dalla legge dello Stato e dalla legge regionale. 4. In presenza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo se la persona interessata non rimuova la causa di incompatibilità entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina o di designazione. 5. Coloro che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1, dopo l'entrata in vigore della presente legge, decadono dal loro incarico. 6. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono cumulabili. 7. Non possono comunque essere nominati o designati e, se già nominati o designati, decadono di diritto tutti coloro che abbiano rapporti di dipendenza, di partecipazione e di collaborazione contrattuale con lo stesso.
    Lo stesso tenore della normativa regionale è sancito anche a livello nazionale del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 che al'art. 7 disciplina il regime delle inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale 1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. 2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. 3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.
    Dall'esame delle disposizioni normative molte nomine effettuate dalla regione Molise sono nulle, sia per sussistenza del regime dell'inconferibilità che per quello della incompatibilità. Pertanto, coloro che ricoprono incarichi di sindaco, di consigliere comunale, o ruoli di vertice nelle comunità montane non potrebbero ricoprire gli incarichi ai quali sono stati nominati in violazione di specifiche normative regionali e nazionali. Dopo aver approfondito dal punto tecnico-giuridico le singole situazioni valuteremo il da farsi utilizzando come metodologia prima il ricorso all'autotutela amministrativa e successivamente solo se non avremo alcun riscontro ricorreremo alla giustizia amministrativa per il rispetto dei principi di legalità e trasparenza.

    (Vincenzo Musacchio, Presidente Commissione Regionale Anticorruzione del Molise).
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  1. albino Iacovone
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    da sempre ho sostenuto l'incompatibilità prevista dalla lr.16/2002 per i Commissari delle Comunità Montane che si trovano nelle condizioni previste da questa normativa. Ho anche provato, in modo ufficiale, a chiedere la revoca per autotutela. Finora risultato: zero! Spero, con l' iniziativa della Commissione regionale anticorruzione, sia la volta buona!
     
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